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Cassazione – Responsabilità medica: senza consenso informato (o se incompleto) il paziente va sempre risarcito

Secondo la Corte di Cassazione (sezione civile, sentenza 16503/2017) chi non informa il paziente (consenso informato) va punito senza che sia necessario dimostrare che, se l’obbligo informativo fosse stato correttamente svolto, il paziente avrebbe probabilmente rifiutato l’intervento al quale invece si è sottoposto. LA SENTENZA

06 SET – Chi non informa il paziente (consenso informato) va punito senza che sia necessario dimostrare che, se l’obbligo informativo fosse stato correttamente svolto, il paziente avrebbe probabilmente rifiutato l’intervento al quale invece si è sottoposto.

La Corte di Cassazione (sezione civile, sentenza 16503/2017) non ha dubbi sul fatto che l’obbligo del consenso informato sia legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. E in caso manchi è sicuramente “illecito”, anche se la cosa è avvenuta nell’interesse del paziente.

L’obbligo riguarda le informazioni circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui viene sottoposto un paziente e l’acquisizione del consenso da parte di questo rappresenta una prestazione “altra e diversa da quella dell’intervento medico”, perché la Corte la giudica “idonea ad assumere una rilevanza autonoma ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria”.

La sentenza riguarda le lesioni da un intervento chirurgico di emilanectomia parziale, erniectomia e foratominotomia per tentare di risolvere una lombosciatalgia destra eseguito in una azienda ospedaliera, condannata dal Tribunale territoriale al risarcimento del danno al paziente. La Cassazione ha repsinto l’ulteriore ricorso contro la sentenza del Tribunale affermando che il “danno evento” provocato dall’omessa informazione è rappresentato dal compimento stesso di un intervento medico sul paziente senza averne prima ottenuto il consenso. Si tratta, insomma, della conseguenza di una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva.

Il “danno conseguenza”, invece, può manifestarsi in vari modi, ma la Corte sottolinea in particolare la sofferenza e la contrazione della libertà di disporre di se stesso. In quanto tale, esso può considerarsi la regola esentata da prova specifica…”

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Fonte: “Cassazione. Responsabilità medica: senza consenso informato (o se incompleto) il paziente va sempre risarcito. Ecco perché”, Quotidiano sanità

Tratto dahttp://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=53414