Consenso informato – Per le finalità di cura non si deve chiedere, mentre servirà per la refertazione online, fascicolo e dossier sanitario elettronico
“Tocca ai medici, alle farmacie e alle aziende sanitarie la compilazione del registro dei trattamenti. Il singolo medico non deve nominare il Dpo (responsabile della protezione dei dati). IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE
“Diversamente dal passato il professionista sanitario, soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall’interessato indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista (presso uno studio medico) ovvero all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata”.
Il Garante della privacy spiega così, nel provvedimento del 7 marzo inviato (il 13 marzo) a tutte le Regioni, le Federazioni professionali, le associazioni scientifiche e i sindacati, l’interpretazione autentica delle nuove norme europee sulla privacy per quanto riguarda il consenso informato.
I trattamenti per “finalità di cura” sono quelli previsti dal nuovo regolamento Ue all’articolo 9, paragrafo 2, lettera h): “… il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3”…”
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Fonte: “Consenso informato. Il Garante della privacy detta le nuove regole in base al regolamento Ue sulla protezione dei dati (Gdpr)”, Quotidiano sanità
Tratto da: https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=72024