Cassazione – Medico radiologo non è responsabile per diagnosi tardiva che spetta ad altri specialisti
“Il medico radiologo deve eseguire l’esame e darne l’interpretazione corretta, ma non è lui a dover consigliare altri esami o chiedere il consulto di altri specialisti ai quali, invece, si sarebbe dovuta affidare la paziente per una valutazione clinica completa. Queste le conclusioni a cui è giunta la terza sezione civile della Corte di Cassazione. Il caso riguardava una diagnosi tardiva di carcinoma al seno. L’ORDINANZA
03 MAG – Il radiologo che effettua una mammografia non è responsabile di una diagnosi tardiva di carcinoma al seno. Il medico infatti deve eseguire l’esame e darne l’interpretazione corretta, ma non è lui a dover consigliare altri esami o chiedere il consulto di altri specialisti ai quali, invece, si sarebbe dovuta affidare la paziente per una valutazione clinica completa.
Queste le conclusioni a cui è giunta la terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 10158/2018.
Il fatto
Una paziente si era sottoposta a dicembre 1987 a visita mammografica e il referto radiologico evidenziava, in corrispondenza del quadrante esterno della mammella destra, una piccola formazione opaca, di forma ovoidale e di natura benigna. Dopo questo evento la paziente si è sottoposta a periodici controlli, con cadenza semestrale.
A dicembre 1997 ha eseguito una ulteriore mammografia e il medico che aveva eseguito l’esame radiologico non ha ritenuto opportuna l’esecuzione di altri esami di approfondimento.
A giugno 1998 ancora una mammografia e il medico che ha eseguito l’esame concludeva il referto affermando: “Obiettività rx del tutto stazionaria rispetto ad ultima indagine del dicembre 1997; in particolare risulta immodificato il raggruppamento di piccole calcificazioni al quadrante esterno. Si consiglia nuovo controllo unicamente alla mammella destra fra 6-8 mesi”…”
Per continuare a leggere la news originale:
Fonte: “Cassazione. Radiologo non è responsabile per diagnosi tardiva che spetta ad altri specialisti”, Quotidiano sanità
Tratto da: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61362