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Rintracciabilità del sangue, attività trasfuzionali e importazione – Stato-Regioni dà via libera a regole e riparti

Doppio parere e un accordo per il riparto tra le Regioni dei fondi sulla rintracciabilitòà di sangue ed emocompontenti per le trasfusioni sulla protezione degli emoderivati e sulle regole per l’importazione degòli emoderivat. I TESTI: ATTIVITA’ TRASFUSIONALI – RINTRACCIABILITA’ DEL SANGUE – IMPORTAZIONE EMOCOMPONENTI

20 APR – Via libera in Stato-Regioni agli obiettivi e ai criteri per il riparto tra le Regioni dei fondi per la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni (parere), alle disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti (parere) e al riparto per la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della protezione degli emoderivati (accordo).

L’accordo sul riparto dei fondi riguarda circa 847 milioni che secondo la legge 219/2005 servono per il rispetto degli impegni regionali per l’autosufficienza regionale e nazionale di emocomponenti e plasmaderivati e riguardano in particolare la loro attività di attuazione programmi di produzione, consumo e compensazione.

Il riparto è stato calcolato in base a:

– IP (indice di popolazione residente): posta pari a 1.000 la popolazione residente in Italia, l’indice rappresenta la quota di residenti della regione diviso 1.000;

– ICDO (indice di consumo di globuli rossi / dimissioni ospedaliere): indice di consumo di  globuli rossi diviso ii numero di dimissioni ospedaliere per acuti (Sdo) moltiplicato l’indice di case-mix complessivo – regime ordinario, moltiplicato per l’indice di popolazione residente;

– ID (Indice di donazione): numero di unità di globuli rossi raccolte nella regione diviso il numero di residenti moltiplicato per l’indice di popolazione residente.

Per quanto riguarda l’importazione, tra le altre misure è previsto che quella dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali a uso umano sia  autorizzata dall’Aifa, o comunque a questa notificata. Le aziende importatrici devono essere regolarmente e preventivamente autorizzate alla produzione di medicinali emoderivati.

L’Aifa può chiedere ai soggetti richiedenti la presentazione di ulteriore documentazione a comprova dei requisiti di origine, qualità e sicurezza e se ritenuto necessario, può chiedere informazioni o chiarimenti anche alle Autorità competenti dei Paesi esportatori e all’Ema.

L’Aifa può stabilire accordi bilaterali con le Autorità competenti di Paesi terzi per favorire lo scambio di informazioni e semplificare la documentazione da presentare per ii rilascio dell’autorizzazione all’importazione…”

Per continuare a leggere la news originale:

Fonte: “Rintracciabilità del sangue, importazione e attività trasfuzionali: la Stato-Regioni dà il via libera a regole e riparti”, Quotidiano sanità

Tratto dahttp://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=61032